lunedì 4 ottobre 2010

Certificazione Emilia Romagna: cambia la disciplina

La Regione Emilia Romagna ha emanato una nuova delibera in materia di Certificazione Energetica; la delibera entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul BUR, il 30 settembre 2010: a partire da quella data, dovranno essere applicate le nuove disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica e procedure di certificazione energetica degli edifici.

Lunedì 20 settembre 2010 la Giunta regionale ha approvatola Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”.

Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche sono le seguenti:


REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:

1. La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a1000 m2; ampliamento edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente).

La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, ovvero per:

§ nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti

§ sostituzione di generatori di calore

2. Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure

3. Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio

4. Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)

5. Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto

6. Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER

7. Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio

8. Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale

9. Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300) utilizzabili per la determinazione dell’indice di prestazione energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative metodologie di calcolo


PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

1. Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso

2. Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva

3. Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica

4. Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari

5. Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera

6. Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione)

NOTA: La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma regionale

E' disponibile il testo della DGR n. 1362/2010. La delibera non è ancora in vigore - il testo ufficiale sarà pubblicato sul BUR del 30 settembre 2010

mercoledì 4 agosto 2010

Certificazione Energetica in Emilia Romagna: un bilancio dopo un anno

A quasi 1 anno, dall'effettiva e massiccia applicazione della ormai famosa “Delibera 156/08” che impone nella Regione Emilia Romagna l'obbligo dell'attestato di certificazione energetica per le compravendite immobiliari, si può trarre un primo bilancio.

Il primo problema che si incontra è senza dubbio la mancanza di “informazione”, che nel caso di professionisti può purtroppo sfociare anche nella mancanza di “formazione”. La prima riguarda soprattutto i clienti e gli utenti finali, che con tutta probabilità nulla hanno nulla a che vedere con il mondo dell'edilizia, della tecnica costruttiva, delle normative ecc... La mancanza di informazione in questo caso, anche se non giustificata, è più comprensibile in quanto non è da attribuirsi interamente al cliente stesso, ma anche ai mezzi di comunicazione, alle associazioni di categoria o più in generale alle istituzioni.

La mancanza di “formazione” è invece da ritenersi più grave, in quanto la stessa dovrebbe obbligatoriamente far parte del “modus operandi” culturale dei professionisti. L'esperienza (se pur breve visti i tempi dell'entrata in vigore) mi ha portato a notare che le carenze non sono sul piano tecnico, ma sul piano del rispetto delle regole stabilite dalle leggi in vigore.

Ci sono infatti degli obblighi che vanno aldilà del puro e semplice calcolo di un valore (vedi Epi), quali quello di allegare una relazione descrittiva del sistema edificio-impianto, o quella di indicare i possibili interventi da attuare per migliorare le prestazioni dell'edificio e degli impianti.

In quest'ultimo caso è bene ricordare che nell'attestato di certificazione va specificato non solo l'intervento ipotizzato, ma anche la riduzione dei consumi probabile, un tempo di rientro indicativo e la riduzione delle emissioni di CO2 .

Proprio questi ultimi obblighi vengono spesso disattesi, probabilmente per ridurre i tempi di lavorazione e quindi i costi sostenuti. Questa tendenza è conseguenza diretta della folle rincorsa al “miglior” prezzo, che vede da una parte clienti che ritengono già troppo onerosa una pratica “meramente burocratica” quale la certificazione, e dall'altra professionisti che puntano a guadagnare spazio in un mercato che promette molto ma che rischia di auto collassare.

Ai clienti va ricordato che certificare, presuppone diverse fasi quali: un sopralluogo accurato, una raccolta di informazioni spesso non facilmente reperibili, una fase di calcolo e valutazione, ma anche una asseverazione finale da parte del professionista, che rende la certificazione di fatto un atto con la stessa valenza giuridica di una perizia di stima dell'immobile.

Ai professionisti va ricordato che l'asseverazione presuppone un carico di responsabilità che ricade in modo diretto in ambito penale oltre che deontologico, ma anche che definire la classe energetica di un immobile, significa influenzare di fatto il valore economico dello stesso.

A quanto pare negli ultimi mesi il prezzo di una certificazione è sceso anche fino ad un centinaio di euro. Pur rispettando il pieno diritto alla concorrenza ed accettando una totale liberalizzazione dei prezzi, si può affermare comunque che una cifra simile può nascondere facilmente una diagnosi frettolosa e non precisa nel migliore dei casi, o un documento non a regola d'arte nel peggiore dei casi. Professionisti e operatori del settore dovrebbero essere tra i primi a promuovere una corretta informazione verso i clienti, ma anche un rispetto delle regole deontologiche che sono alla base di tutti gli ordini professionali.

Il cliente viceversa dovrebbe pretendere una prestazione professionale ad “alta efficienza”, in modo da ottenere un attestato di certificazione... in "classe A" intesa come qualità del servizio ricevuto.

Pubblicato in [Certificatori], [Opinioni], [Emilia Romagna] By ceonline

domenica 1 agosto 2010

La Certificazione Energetica in Emilia Romagna

Quando devo certificare il mio immobile?

Oggi:

· Edifici di nuova costruzione

· Ristrutturazione edilizia

· Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari

· Sgravi fiscali o incentivi

· Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”

· Contratti di locazione: l'ACE deve essere consegnato in originale o copia conforme al conduttore al momento della stipula del contratto. Non è richiesto in caso di rinnovo espresso o tacito del contratto.

Sanzioni:

· Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi

Da notare:

· L'autocertificazione per edifici di classe G prevista dalla norma nazionale non è prevista dalla Regione Emilia Romagna

· Le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali

Cosa devo fare per certificare il mio immobile?

Professionisti abilitati:

· Il servizio di certificazione energetica puó essere eseguito da certificatori iscritti al registro "Ermes Energia"della Regione Emilia Romagna

Processo tipico lato utente:

· Ricercare e contattare uno o due certificatori

· Discutere e negoziare le condizioni

· Preparare piantine, schede tecniche dell’impianto di riscaldamento e altri dati relativi all’immobile

· Accordarsi con il certificatore per l’esecuzione del sopralluogo

· Attendere l’elaborazione della pratica e la copia dell‘attestato di certificazione energetica

Da notare:

· In Emilia Romagna vi è l'obbligo di verifica con sopralluogo da parte del certificatore incaricato

martedì 27 luglio 2010

Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio per la Regione Emilia Romagna

L'attestato di certificazione energetica è un attestato che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l'edificio in analisi in una classificazione standardizzata in base al valore del consumo. Esattamente come lavatrici e lavastoviglie, ora anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi e avranno quindi il proprio attestato.

L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, attestante la prestazione in termini di energia assorbita ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell’attestato di certificazione energetica vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L'attestato di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.

Se avete la necessità di ottenere l'attestato di certificazione energetica per uno stabile contattatemi, sia che siate imprese, privati o agenzie immobiliari.

L'attestato di certificazione energetica deve quindi essere prodotto ogni qualvolta si deve compiere un'operazione di rogito.

lunedì 26 luglio 2010

Certificazione Energetica: approvate modifiche in Emilia Romagna


La Regione adegua le sue disposizioni su rendimento energetico e certificazione all'evoluzione della normativa nazionale

Via libera dalla commissione territorio, ambiente e mobilità dell'Emilia Romagna, alla modifica della seconda parte (allegati) della delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008, di attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e della Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia.

La modifica adegua la delibera, recante l’Atto d’indirizzo e coordinamento dei requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici, al Dpr n. 59/09 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e i relativi metodi di calcolo; e al DM 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Climatizzazione estiva e targa energetica
Tra le parti modificate, una riguarda la climatizzazione estiva degli edifici: è previsto l'affinamento della protezione delle strutture dagli effetti dei raggi solari diretti, condizione essenziale per ridurre i fabbisogni di energia in estate. Nel testo è stato anche accolto un emendamento, in base al quale si prevede che tutti gli edifici dotati di attestato di qualificazione energetica o di certificato, dovranno esporre sulla facciata una targhetta indicante la loro classe energetica.

Modificata la prima parte
Ricordiamo che alcuni Allegati tecnici dell'Atto sono stati successivamente modificati con la DGR n. 1390 del 21 settembre 2009; inoltre, con la delibera di assemblea legislativa n. 255 del 6 ottobre 2009 sono state approvate le modifiche alla prima parte (disposizioni generali) dell'Atto di indirizzo.


Fonte Casa & Clima (venerdì 29 gennaio 2010)

domenica 25 luglio 2010

Certificazione Energetica: nuove norme per l'Emilia Romagna

Approvato in Emilia Romagna l'Atto di indirizzo sul rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. Le nuove norme per il miglioramento dei consumi energetici e l'obbligo di certificazione energetica entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2008


L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato l’"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici": il provvedimento introduce nuove norme per il miglioramento dei consumi energetici degli edifici (siano essi di tipo abitativo o in uso alle imprese artigiane, industriali, agricole e del terziario) e contiene importanti novità, tra cui l'adozione dell’obbligo di certificazione energetica, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2008. L’Atto dà attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici e alla Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza energetica degli usi finali di energia ed i servizi energetici, in conformità ai principi fissati dal D.Lgs. 192/2005 e alla “clausola di cedevolezza” che consente di sostituire le norme statali di dettaglio con le norme regionali quando adottate.

Aspetti disciplinati
In sintesi, il provvedimento disciplina:
- i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
- l’attestato di certificazione energetica degli edifici e l’esercizio e la manutenzione degli impianti energetici;
- l’allestimento di un sistema informativo regionale volto a monitorare l’evoluzione dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti in relazione alla entrata in funzione della disciplina regionale in materia;
- le misure di sostegno e di promozione finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici.
L’Atto norma il rendimento energetico dei nuovi edifici e le ristrutturazioni degli edifici con superficie superiore ai 1000 metri quadrati e stabilisce le prestazioni energetiche riferite a interventi su singoli elementi edilizi (caldaie, coibentazione del tetto e sottotetto, "cappotto", doppi vetri)

Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Nel capitolo "Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici" l’Atto fissa degli standard differenziati per le diverse tipologie d’intervento:
- edifici nuovi ovvero ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- ristrutturazione di edifici di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;
- riqualificazione delle superfici opache (tetto, pareti) e superfici trasparenti (vetri);
- installazione di impianto di riscaldamento o ristrutturazione di impianti esistenti;
- sostituzione caldaie.
Questi standard sono inoltre differenziati in funzione delle tipologie d’uso degli edifici (edifici ad uso abitativo, uffici, alberghi, edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, sportive, socio-sanitarie, ecc.), in relazione alle diverse caratteristiche climatiche dell’area di insediamento (indicate dal coefficiente "Gradi Giorno") e al coefficiente di "forma" dell’edificio (dato dal rapporto tra superficie e volume disperdente).
Il provvedimento regionale dà attuazione e stabilisce l’entrata in vigore dal 1° luglio 2008 degli obblighi di rendimento energetico indicati dalle direttive comunitarie prevedendo anche nuove indicazioni per la progettazione degli edifici e per disciplinare il consumo di energia nel periodo estivo.

Uso obbligatorio di fonti rinnovabili
L'Atto dispone anche l’utilizzo obbligatorio delle fonti rinnovabili. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o edifici esistenti oggetto di ristrutturazione integrale o in occasione di nuova installazione di impianti termici, l’impianto di produzione dell’energia termica dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili.
E’ inoltre obbligatoria l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza da installare non inferiore a 1 kW per unità abitativa.
Nel caso in cui vi sia un’impossibilità tecnica di realizzare gli impianti a fonti rinnovabili nell’edificio in questione, la Regione ha previsto la possibilità di adottare soluzioni alternative quali il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, l’adozione di impianti di micro-cogenerazione o il collegamento a impianti di fonti rinnovabili comunali. La Regione ha infatti sviluppato un piano regionale per realizzare piattaforme fotovoltaiche in ogni territorio.

Certificazione energetica degli edifici
È avviata la certificazione energetica degli edifici (dalla classe A+ dei più virtuosi a scendere) ed è stabilito che l’attestato debba essere disponibile, con scadenze temporali differenziate, nei casi di:
- edifici di nuova costruzione o soggetti a profonda ristrutturazione (2008);
- edifici oggetto di compravendita (2008);
- singole unità immobiliari oggetto di compravendita (2009);
- edifici ovvero singole unità immobiliari oggetto di locazione (2010).
Il certificato energetico è reso obbligatorio per accedere agli incentivi nazionali, regionali e locali che riguardino il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e anche nel caso di edifici pubblici dati in gestione a società di servizi.
I contenuti del certificato sono disciplinati dall'Atto di indirizzo, il quale certifica l’efficienza energetica dell’edificio collocandola nell’ambito delle classi prestazionali fissate dalla Regione, colloca il rendimento energetico dell’edificio rispetto ai valori vigenti di legge e fornisce suggerimenti agli utenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento delle prestazioni.

Accreditamento dei certificatori
Il certificato energetico di un edificio, di durata decennale, sarà rilasciato da un soggetto qualificato e "accreditato" dalla Regione.
Possono essere accreditati quali soggetti certificatori:
- tecnici qualificati, singoli o associati, in possesso dei requisiti di esperienza professionale in materia e di diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali ovvero diploma di geometra o perito industriale;
- società di ingegneria;
- società di servizi energetici;
- organismi di ispezione;
-
organismi di certificazione.

Misure di sostegno e incentivazione
Per chi realizza edifici con rendimenti energetici inferiori a 50 kw al mq annuo sono previsti incentivi nelle norme di costruzione.

Un provvedimento tra i più avanzati
"Si tratta del primo atto di attuazione del Piano energetico regionale che darà un grande contributo al risparmio energetico e darà avvio ad un forte processo di innovazione nel settore abitativo. La Regione ha ora un quadro normativo completo unico in Italia", ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive e piano energetico Duccio Campagnoli. "Il settore abitativo rappresenta circa un terzo dei consumi energetici nella regione e con le nuove norme si stabilisce da subito il dimezzamento dei consumi energetici degli edifici. Oggi un edificio consuma mediamente 160-180 kw al mq. Dal 1° luglio 2008 sarà obbligatorio per i nuovi edifici non superare i 70-80 kw ed entrerà in vigore una classificazione che individua i rendimenti più virtuosi"

Fonte: Casa & Clima